Comunità energetiche per Comuni e Pubblica Amministrazione: opportunità e iter dedicato

Perché per un Comune la comunità energetica è un’opportunità diversa dal solito

Quando si parla di comunità energetiche, l'attenzione va quasi sempre a cittadini e imprese. Ma i Comuni e gli enti pubblici hanno un ruolo particolare in questo modello: possono essere promotori, possono mettere a disposizione tetti e terreni di proprietà pubblica per ospitare gli impianti, e godono di un canale di finanziamento dedicato che li rende, in molti casi, i soggetti più avvantaggiati nell'avviare una CER.

Il PNRR riserva infatti un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili ai Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, a copertura di una platea che comprende oggi la grande maggioranza dei comuni italiani. Una condizione, però, è determinante: gli impianti vanno realizzati su terreni o immobili di proprietà pubblica, e l'ente deve impegnarsi anche in un'attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso il modello dell'autoconsumo condiviso.

In questa guida vediamo quali opportunità economiche ha oggi un Comune per avviare una CER, quali requisiti e vincoli specifici riguardano gli enti pubblici e come si articola l'iter, dal ruolo del GSE alle scadenze da rispettare, per orientarsi in un percorso che, seppur incentivato, richiede una pianificazione amministrativa precisa.

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Il contributo PNRR per i comuni: requisiti e condizioni

Il quadro di riferimento è il Decreto CACER (D.M. 414/2023), che ha stanziato complessivamente 5,7 miliardi di euro per le comunità energetiche, di cui 2,2 miliardi provenienti dal PNRR e destinati specificamente ai piccoli e medi Comuni. Il GSE è il soggetto attuatore unico dell'intero programma: gestisce le domande, eroga i contributi e verifica il rispetto delle scadenze.

Per accedere al contributo, un Comune deve rientrare nella soglia di popolazione fino a 50.000 abitanti, un limite che nel tempo è stato ampliato rispetto ai 5.000 abitanti iniziali e che oggi ricomprende la stragrande maggioranza dei comuni italiani. L'impianto ammesso al finanziamento deve inoltre rispettare alcuni requisiti tecnici precisi: una potenza non superiore a 1 MW, l'ubicazione all'interno della stessa cabina primaria della configurazione di comunità energetica, e il rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), condizione trasversale a tutti gli investimenti finanziati dal PNRR.

Un aspetto che distingue nettamente il percorso pubblico da quello privato riguarda la proprietà del sito. Il contributo è riservato alle Pubbliche Amministrazioni che realizzano l'impianto su terreni o immobili di loro proprietà, un vincolo che rende necessaria una ricognizione preventiva del patrimonio comunale disponibile, dai tetti degli edifici scolastici alle coperture di magazzini e strutture sportive. A questo si aggiunge un impegno non solo tecnico: il Comune deve garantire un'attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, per favorire l'accettazione sociale del progetto e stimolare l'adesione di cittadini e imprese del territorio alla comunità energetica.

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Iter e scadenze: come si arriva alla concessione del contributo

Il percorso amministrativo per un Comune parte da una condizione preliminare: la comunità energetica deve già essere costituita al momento della presentazione della domanda al GSE. Questo significa che l'ente non può limitarsi a candidare un progetto tecnico, ma deve prima formalizzare la configurazione della CER insieme agli altri soggetti che vi parteciperanno, definendo ruoli e modalità di adesione.

Una volta presentata la domanda e ottenuta l'ammissione, il passaggio decisivo è la sottoscrizione dell'accordo di concessione con il GSE. È da questa firma, non dal completamento dei lavori, che decorrono i termini previsti dalla normativa più recente: un cambio di impostazione importante rispetto alle prime fasi della misura, quando l'attenzione era concentrata soprattutto sulla realizzazione fisica dell'impianto. Oggi la scadenza del 30 giugno 2026 riguarda proprio la stipula dell'accordo con il GSE, mentre i lavori di realizzazione dell'impianto devono comunque concludersi entro la stessa data.

Dopo il completamento dei lavori, l'impianto deve entrare in esercizio entro 24 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Sono termini stringenti che richiedono al Comune una pianificazione tecnica e amministrativa parallela: mentre si definiscono gli aspetti progettuali dell'impianto sul bene pubblico individuato, occorre già predisporre la documentazione per l'accordo con il GSE, evitando che i tempi burocratici finiscano per compromettere l'accesso al contributo. Per questo motivo, affiancarsi a tecnici che conoscano sia la parte impiantistica sia gli adempimenti verso il GSE riduce sensibilmente il rischio di ritardi.

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Cosa cambia rispetto a una comunità energetica privata

Il ruolo di un Comune in una CER può essere duplice. Da un lato l'ente agisce da promotore, mettendo a disposizione un immobile pubblico e attivando il progetto sul territorio; dall'altro può partecipare come consumatore dei propri edifici (scuole, uffici, impianti sportivi), riducendo la spesa corrente per l'energia. A differenza di un privato, l'obiettivo non è mai il profitto: la normativa richiede che la finalità resti la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per la comunità locale, incluso il contrasto alla povertà energetica dei cittadini più fragili.

Anche la governance cambia natura. Una CER promossa da un Comune richiede maggiore trasparenza nella ripartizione dei benefici economici tra i membri e un presidio amministrativo costante, perché l'ente risponde dell'uso di risorse pubbliche e del rispetto degli obblighi assunti con il GSE. Per chi vuole approfondire il funzionamento generale di una comunità energetica, ruoli e configurazioni sono descritti nella nostra guida su gestione delle comunità energetiche.

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